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Egregio Signor Prefetto,
con tale nota, sottoscritta anche da diversi cittadini, siamo a segnalarLe una situazione incresciosa che si sta determinando a Civitavecchia, dove l’Amministrazione comunale sta attuando una serie di comportamenti illeciti che riguardano una recente vicenda amministrativa, comportamenti che potrebbero condurre a gravi tensioni sociali.
Si espongono i fatti:
§ con delibera della Giunta Comunale n. 346 del 21/11/2008, il Comune ha approvato la “realizzazione di un insediamento di tipo prefabbricato su un’area di proprietà comunale, per far fronte alla grave situazione di emergenza abitativa determinatasi nella città – progetto preliminare”; detta delibera prevede la costruzione di 40 alloggi di tipo isolato, con struttura in legno, su un’area inserita nel Piano di Zona n. 7 loc. San Liborio a Civitavecchia, demandando al Dirigente del Servizio Urbanistica e Territorio, quale responsabile del procedimento, di curare le successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento previsto;
§ l’allegata relazione tecnico – illustrativa, che premette che “da tempo nella città si è venuta a determinare una grave situazione di emergenza abitativa dovuta essenzialmente alla carenza di disponibilità di alloggi nel territorio cittadino”, e che concentra in poco più di una paginetta l’istruttoria e le motivazioni che hanno determinato l’intervento de quo, definisce la realizzazione dell’insediamento, come una iniziativa a breve termine (ovvero realizzabile in 3/8 mesi) e di carattere temporaneo;
§ con delibera della Giunta Comunale n. 396 del 17/12/2008, il Comune ha approvato il progetto definitivo;
§ infine, con successiva delibera della Giunta Comunale n. 137 del 24/04/2009 è stato approvato il progetto esecutivo, dando mandato al Dirigente il Servizio Urbanistica e Territorio e al Responsabile del procedimento, “ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere quanto necessario ai fini dell’affidamento dei lavori e della realizzazione dell’opera”;
§ pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1508 del 21/05/2009, il Servizio 4 – Urbanistica e Territorio – Dipartimento Economia e Finanze/Area Economia e Finanza, si è provveduto a fissare l’oggetto e la forma del contratto di appalto, nonché ad adottare lo schema del Bando di gara ed il relativo Disciplinare;
§ dal 21/11/2008 al 21/05/2009 non è stato avviato nessun ulteriore approfondimento, né sono state apportate modifiche agli elaborati allegati alla deliberazione di G. C. n. 346 del 21/11/2008; pertanto, le successive deliberazioni assunte si presentano sostanzialmente uguali alla prima, così come i relativi allegati.
*******
Per quanto riguarda le caratteristiche di “compatibilità”, “interesse collettivo” e “temporaneità” richiamate nelle delibere di G.M. che autorizzano l’insediamento, vale la pena specificare che:
§ non c’è “compatibilità”, perché non esiste equivalenza tra spazi occupati da alloggi ed aree destinate a standard di Piano di Zona 7 San Liborio, per le quali non viene indicato alcun eventuale recupero attraverso una variante di piano;
§ non c’è “interesse collettivo”, nel senso espresso dalle norme urbanistiche: l’intervento propone un uso abitativo da parte di nuclei familiari, che è cosa diversa da servizi di uso collettivo indicati dal Piano di Zona;
§ non c’è “temporaneità”, in quanto la definizione di opera temporanea non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione. Sono in tal senso contemplati, a titolo di esempio, coperture mobili e cantieri edili. Quello proposto non è un intervento al quale poter attribuire carattere temporaneo.
Non trova poi fondamento nelle normative urbanistiche la giustificazione secondo cui quei prefabbricati potrebbero essere riconvertiti ad accogliere in futuro servizi collettivi né, tanto meno, tale soluzione viene ufficializzata negli atti che autorizzano l’insediamento.
Quegli atti richiamano “un insediamento di tipo prefabbricato” al solo fine di edilizia residenziale, per l’esigenza di 36/40 nuclei familiari: con la delibera di G.M. n. 346 del 21 novembre 2008 si è approvato il progetto preliminare; con la delibera di G.M. 396 del 17 dicembre 2008, si è approvato il progetto definitivo; con la delibera di G.M. 137 del 24 aprile 2009, si è stabilita l’autorizzazione del progetto esecutivo.
Appare evidente che l’intervento proposto non rispetti le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; altrettanto dicasi per la procedura che gli uffici competenti hanno finora seguito.
Esistono, nell’ordinamento, norme che consentono l’approvazione dei progetti di lavori pubblici in variante al piano regolatore generale, disciplinandone il procedimento (articolo 19 del D.P.R. 327/2001, articolo 38-bis della legge 109/1994, articolo 34, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000, oltre a diverse norme regionali) che, inspiegabilmente, gli uffici competenti non hanno seguito.
L’applicazione della norma è una questione sostanziale e non formale, perché la variante consente di reperire aree di standard che verrebbero illegittimamente sottratte al Piano.
Ne deriva che l’approvazione di un progetto in difformità dallo strumento urbanistico è ancora possibile, a condizione che se ne dia apertamente atto e che l’approvazione segua le procedure previste dalla legge.
La conferma delle difficoltà degli uffici competenti a sostenere la regolarità degli atti la si riscontra anche nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica, che richiesto con istanza n. 26544 del 10 giugno 2009, è stato rilasciato dopo oltre un mese, nonostante fosse stato chiesto da consiglieri comunali per i quali i tempi sono ridotti a pochi giorni; inoltre, alquanto singolare è il dichiarato che rimanda alla delibera di Consiglio Comunale n.114 del 19.06.1996, ossia la variante di piano regolarmente approvata in regione, che ha determinato le destinazioni d’uso che pretendiamo siano rispettate.
Quanto al fenomeno della “emergenza abitativa”, invocato piuttosto frequentemente, non vi è alcun atto pubblico che lo decreti, e ciò è fondamentale nella pubblica amministrazione per giustificare il superamento delle norme; di fatto, la condotta dell’Amministrazione comunale di fronte a tale fenomeno, è alquanto anomala:
§ all’atto dell’insediamento, con delibera di C.C. 17 dell’11 luglio 2007, l’Amministrazione Moscherini ha revocato la Delibera Commissariale n. 84 del 27 aprile 2007, avente per oggetto la realizzazione di 30 alloggi ERP in PZ4 San Gordiano, bloccando, di fatto, l’avvio dell’edificazione da parte dell’ATER ed usando il finanziamento regionale di 2.500.000,00 € per l’acquisto di alloggi sul libero mercato (bandi pubblici che non avranno alcun riscontro);
§ nella seduta della massima assise comunale del 18/12/2008 è stato bocciato un ordine del giorno (diventato delibera di C.C. n. 131) che proponeva di riattivare la collaborazione tra Comune ed Ater, al fine di far riprendere a quest’ultima l’attività edilizia, ferma da circa 3 anni, oltre che a causa del provvedimento di cui sopra, anche per altri screzi che sono saliti agli onori delle cronache locali. In sostanza, l’impressione che se ne ricava, è che la situazione di “emergenza abitativa” sia stata creata ad arte. Un problema, quello della casa, che il Comune ha sempre dovuto fronteggiare e che sicuramente si è acuito, vista la congiuntura e il grave stato di crisi che attanaglia il Paese. Inoltre, a livello locale, agiscono negativamente alcuni fenomeni, come, ad esempio, la presenza in città di molti trasfertisti per il cantiere di Torrevaldaliga nord. Un problema che meriterebbe una condotta più responsabile e più seria, diametralmente opposta a quella adottata dall’amministrazione.
E’ alquanto singolare che un’amministrazione comunale, in modo autonomo e volontario, abbia sentito la necessità di promuovere un protocollo con la Prefettura sulla legalità e trasparenza, e poi sistematicamente, possa contraddire questa immagine di legittimità con numerosi episodi deplorevoli; infatti, l’azione amministrativa è costellata da molteplici diffide (ad esempio, l’intervento di riqualificazione della Marina, protocollo generale n. 31.335 del 3 luglio 2009, sottoscritto da 11 consiglieri comunali – le istanze alla Regione per i potenziali abusi edilizi, in tema di urbanistica, ai sensi dell’art.34 della L. R. 15/2008, come nel caso di via Arno e via Ticino; o la delibera di C.C. n. 146, tanto per fare alcuni illuminanti esempi).
Tutto ciò premesso, sembra di ravvisare una sistematica e metodica pressione su funzionari e dirigenti, per invitarli a fornire interpretazioni piuttosto singolari ed originali delle normative.
L’azione amministrativa dell’amministrazione comunale ha determinato la promozione di un’istanza alla regione, basata sull’art. 34 della L.R. 34/’08 sui casi di presunto abuso edilizio, nonché un’azione legale presso il Tribunale Amministrativo, con richiesta di sospensiva.
Senza aspettare l’imminente giudizio del TAR, il Sindaco, in un’intervista, ha dichiarato che i lavori di realizzazione dell’insediamento inizieranno il 1° settembre; la dichiarazione è stata poi rettificata dal dirigente, che ha comunicato che i lavori verranno avviati non appena completate le pratiche burocratiche. Inoltre, il sindaco ha pure irresponsabilmente provveduto all’assegnazione dei prefabbricati alcuni dei quali appartenenti alle famiglie ospitate nei locali B&B o che ricavano un sussidio mensile.
Converrà, Signor Prefetto, che, con i risvolti di abuso edilizio che si profilano, il comportamento di chi ha ravvisato le palesi illegittimità è stato esemplare e rispettoso delle norme, nonché motivato dall’attesa del giudizio del tribunale amministrativo, anche a costo di personali sacrifici economici.
In vista del giudizio che sta per essere emesso, appare assolutamente inaccettabile e ingiustificato accelerare l’avvio dei lavori. Un tale comportamento, oltre a non essere rispondente a quei canoni di responsabilità che ci si attende da un amministratore pubblico, potrebbe esporre l’Ente alla richiesta di un risarcimento danni e portare allo sviluppo di gravi tensioni sociali.
Per i motivi sopra esposti e per i pericoli sopra evidenziati, invitiamo la S.V. a valutare la necessità di un Suo qualificato intervento.
con tale nota, sottoscritta anche da diversi cittadini, siamo a segnalarLe una situazione incresciosa che si sta determinando a Civitavecchia, dove l’Amministrazione comunale sta attuando una serie di comportamenti illeciti che riguardano una recente vicenda amministrativa, comportamenti che potrebbero condurre a gravi tensioni sociali.
Si espongono i fatti:
§ con delibera della Giunta Comunale n. 346 del 21/11/2008, il Comune ha approvato la “realizzazione di un insediamento di tipo prefabbricato su un’area di proprietà comunale, per far fronte alla grave situazione di emergenza abitativa determinatasi nella città – progetto preliminare”; detta delibera prevede la costruzione di 40 alloggi di tipo isolato, con struttura in legno, su un’area inserita nel Piano di Zona n. 7 loc. San Liborio a Civitavecchia, demandando al Dirigente del Servizio Urbanistica e Territorio, quale responsabile del procedimento, di curare le successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento previsto;
§ l’allegata relazione tecnico – illustrativa, che premette che “da tempo nella città si è venuta a determinare una grave situazione di emergenza abitativa dovuta essenzialmente alla carenza di disponibilità di alloggi nel territorio cittadino”, e che concentra in poco più di una paginetta l’istruttoria e le motivazioni che hanno determinato l’intervento de quo, definisce la realizzazione dell’insediamento, come una iniziativa a breve termine (ovvero realizzabile in 3/8 mesi) e di carattere temporaneo;
§ con delibera della Giunta Comunale n. 396 del 17/12/2008, il Comune ha approvato il progetto definitivo;
§ infine, con successiva delibera della Giunta Comunale n. 137 del 24/04/2009 è stato approvato il progetto esecutivo, dando mandato al Dirigente il Servizio Urbanistica e Territorio e al Responsabile del procedimento, “ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere quanto necessario ai fini dell’affidamento dei lavori e della realizzazione dell’opera”;
§ pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1508 del 21/05/2009, il Servizio 4 – Urbanistica e Territorio – Dipartimento Economia e Finanze/Area Economia e Finanza, si è provveduto a fissare l’oggetto e la forma del contratto di appalto, nonché ad adottare lo schema del Bando di gara ed il relativo Disciplinare;
§ dal 21/11/2008 al 21/05/2009 non è stato avviato nessun ulteriore approfondimento, né sono state apportate modifiche agli elaborati allegati alla deliberazione di G. C. n. 346 del 21/11/2008; pertanto, le successive deliberazioni assunte si presentano sostanzialmente uguali alla prima, così come i relativi allegati.
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Per quanto riguarda le caratteristiche di “compatibilità”, “interesse collettivo” e “temporaneità” richiamate nelle delibere di G.M. che autorizzano l’insediamento, vale la pena specificare che:
§ non c’è “compatibilità”, perché non esiste equivalenza tra spazi occupati da alloggi ed aree destinate a standard di Piano di Zona 7 San Liborio, per le quali non viene indicato alcun eventuale recupero attraverso una variante di piano;
§ non c’è “interesse collettivo”, nel senso espresso dalle norme urbanistiche: l’intervento propone un uso abitativo da parte di nuclei familiari, che è cosa diversa da servizi di uso collettivo indicati dal Piano di Zona;
§ non c’è “temporaneità”, in quanto la definizione di opera temporanea non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione. Sono in tal senso contemplati, a titolo di esempio, coperture mobili e cantieri edili. Quello proposto non è un intervento al quale poter attribuire carattere temporaneo.
Non trova poi fondamento nelle normative urbanistiche la giustificazione secondo cui quei prefabbricati potrebbero essere riconvertiti ad accogliere in futuro servizi collettivi né, tanto meno, tale soluzione viene ufficializzata negli atti che autorizzano l’insediamento.
Quegli atti richiamano “un insediamento di tipo prefabbricato” al solo fine di edilizia residenziale, per l’esigenza di 36/40 nuclei familiari: con la delibera di G.M. n. 346 del 21 novembre 2008 si è approvato il progetto preliminare; con la delibera di G.M. 396 del 17 dicembre 2008, si è approvato il progetto definitivo; con la delibera di G.M. 137 del 24 aprile 2009, si è stabilita l’autorizzazione del progetto esecutivo.
Appare evidente che l’intervento proposto non rispetti le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; altrettanto dicasi per la procedura che gli uffici competenti hanno finora seguito.
Esistono, nell’ordinamento, norme che consentono l’approvazione dei progetti di lavori pubblici in variante al piano regolatore generale, disciplinandone il procedimento (articolo 19 del D.P.R. 327/2001, articolo 38-bis della legge 109/1994, articolo 34, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000, oltre a diverse norme regionali) che, inspiegabilmente, gli uffici competenti non hanno seguito.
L’applicazione della norma è una questione sostanziale e non formale, perché la variante consente di reperire aree di standard che verrebbero illegittimamente sottratte al Piano.
Ne deriva che l’approvazione di un progetto in difformità dallo strumento urbanistico è ancora possibile, a condizione che se ne dia apertamente atto e che l’approvazione segua le procedure previste dalla legge.
La conferma delle difficoltà degli uffici competenti a sostenere la regolarità degli atti la si riscontra anche nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica, che richiesto con istanza n. 26544 del 10 giugno 2009, è stato rilasciato dopo oltre un mese, nonostante fosse stato chiesto da consiglieri comunali per i quali i tempi sono ridotti a pochi giorni; inoltre, alquanto singolare è il dichiarato che rimanda alla delibera di Consiglio Comunale n.114 del 19.06.1996, ossia la variante di piano regolarmente approvata in regione, che ha determinato le destinazioni d’uso che pretendiamo siano rispettate.
Quanto al fenomeno della “emergenza abitativa”, invocato piuttosto frequentemente, non vi è alcun atto pubblico che lo decreti, e ciò è fondamentale nella pubblica amministrazione per giustificare il superamento delle norme; di fatto, la condotta dell’Amministrazione comunale di fronte a tale fenomeno, è alquanto anomala:
§ all’atto dell’insediamento, con delibera di C.C. 17 dell’11 luglio 2007, l’Amministrazione Moscherini ha revocato la Delibera Commissariale n. 84 del 27 aprile 2007, avente per oggetto la realizzazione di 30 alloggi ERP in PZ4 San Gordiano, bloccando, di fatto, l’avvio dell’edificazione da parte dell’ATER ed usando il finanziamento regionale di 2.500.000,00 € per l’acquisto di alloggi sul libero mercato (bandi pubblici che non avranno alcun riscontro);
§ nella seduta della massima assise comunale del 18/12/2008 è stato bocciato un ordine del giorno (diventato delibera di C.C. n. 131) che proponeva di riattivare la collaborazione tra Comune ed Ater, al fine di far riprendere a quest’ultima l’attività edilizia, ferma da circa 3 anni, oltre che a causa del provvedimento di cui sopra, anche per altri screzi che sono saliti agli onori delle cronache locali. In sostanza, l’impressione che se ne ricava, è che la situazione di “emergenza abitativa” sia stata creata ad arte. Un problema, quello della casa, che il Comune ha sempre dovuto fronteggiare e che sicuramente si è acuito, vista la congiuntura e il grave stato di crisi che attanaglia il Paese. Inoltre, a livello locale, agiscono negativamente alcuni fenomeni, come, ad esempio, la presenza in città di molti trasfertisti per il cantiere di Torrevaldaliga nord. Un problema che meriterebbe una condotta più responsabile e più seria, diametralmente opposta a quella adottata dall’amministrazione.
E’ alquanto singolare che un’amministrazione comunale, in modo autonomo e volontario, abbia sentito la necessità di promuovere un protocollo con la Prefettura sulla legalità e trasparenza, e poi sistematicamente, possa contraddire questa immagine di legittimità con numerosi episodi deplorevoli; infatti, l’azione amministrativa è costellata da molteplici diffide (ad esempio, l’intervento di riqualificazione della Marina, protocollo generale n. 31.335 del 3 luglio 2009, sottoscritto da 11 consiglieri comunali – le istanze alla Regione per i potenziali abusi edilizi, in tema di urbanistica, ai sensi dell’art.34 della L. R. 15/2008, come nel caso di via Arno e via Ticino; o la delibera di C.C. n. 146, tanto per fare alcuni illuminanti esempi).
Tutto ciò premesso, sembra di ravvisare una sistematica e metodica pressione su funzionari e dirigenti, per invitarli a fornire interpretazioni piuttosto singolari ed originali delle normative.
L’azione amministrativa dell’amministrazione comunale ha determinato la promozione di un’istanza alla regione, basata sull’art. 34 della L.R. 34/’08 sui casi di presunto abuso edilizio, nonché un’azione legale presso il Tribunale Amministrativo, con richiesta di sospensiva.
Senza aspettare l’imminente giudizio del TAR, il Sindaco, in un’intervista, ha dichiarato che i lavori di realizzazione dell’insediamento inizieranno il 1° settembre; la dichiarazione è stata poi rettificata dal dirigente, che ha comunicato che i lavori verranno avviati non appena completate le pratiche burocratiche. Inoltre, il sindaco ha pure irresponsabilmente provveduto all’assegnazione dei prefabbricati alcuni dei quali appartenenti alle famiglie ospitate nei locali B&B o che ricavano un sussidio mensile.
Converrà, Signor Prefetto, che, con i risvolti di abuso edilizio che si profilano, il comportamento di chi ha ravvisato le palesi illegittimità è stato esemplare e rispettoso delle norme, nonché motivato dall’attesa del giudizio del tribunale amministrativo, anche a costo di personali sacrifici economici.
In vista del giudizio che sta per essere emesso, appare assolutamente inaccettabile e ingiustificato accelerare l’avvio dei lavori. Un tale comportamento, oltre a non essere rispondente a quei canoni di responsabilità che ci si attende da un amministratore pubblico, potrebbe esporre l’Ente alla richiesta di un risarcimento danni e portare allo sviluppo di gravi tensioni sociali.
Per i motivi sopra esposti e per i pericoli sopra evidenziati, invitiamo la S.V. a valutare la necessità di un Suo qualificato intervento.
4 commenti:
imparato molto
molto intiresno, grazie
Si, probabilmente lo e
quello che stavo cercando, grazie
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